Effettuati i trasferimenti di cui all'articolo 3, il personale gia' inquadrato nei ruoli aggiunti della A.A.I., ad eccezione di coloro che si avvalgono della facolta' di cui al primo comma dell'articolo 9 e quello che nei ruoli stessi sara' inquadrato in applicazione dell'articolo 4, sono trasferiti nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli organici dell'Amministrazione medesima, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza. Il personale di cui al precedente comma e' inserito nelle singole qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati collocati in ciascuna di esse ai sensi del precedente articolo 3 e secondo l'ordine di inquadramento nei ruoli aggiunti. Il collocamento nei ruoli organici del personale di cui al presente articolo e' disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della meta' delle vacanze successive.

Testo vigente dal 11 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1340~art5 · fonte su Normattiva