Le attribuzioni che gli ordinamenti del personale statale domandano ai capi delle Amministrazioni sono esercitate, nei riguardi del personale dell'A.A.I., dal presidente dell'Amministrazione medesima. I provvedimenti da esso adottati hanno carattere definitivo e sono soggetti, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei conti.
Testo vigente dal 11 settembre 1962
