Le attribuzioni che gli ordinamenti del personale statale domandano ai capi delle Amministrazioni sono esercitate, nei riguardi del personale dell'A.A.I., dal presidente dell'Amministrazione medesima. I provvedimenti da esso adottati hanno carattere definitivo e sono soggetti, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei conti.

Testo vigente dal 11 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1340~art7 · fonte su Normattiva