Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali
Art. 3 — Vigilanza
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La funzione di vigilanza e di controllo sugli istituti zooprofilattici sperimentali e' esercitata dalle regioni sedi degli istituti stessi. Per gli istituti interregionali le regioni possono istituire un organo comune di vigilanza con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1976 al 18 agosto 1993
