Art. 8 — Patrimonio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1976 al 18 agosto 1993. Leggi il testo vigente →
Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale e' costituito dai beni in loro proprieta' al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all'ente in modo da costituirne patrimonio netto. In caso di cessazione degli istituti il loro patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all'origine li trasferirono o, in difetto, alle regioni nel cui territorio insistono i beni stessi.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1976 al 18 agosto 1993
