Le Casse soccorso, esistenti presso le societa' di provenienza a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, cesseranno di funzionare dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data il personale sara' iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali secondo le norme in vigore per il personale delle Ferrovie dello Stato. Alla liquidazione dell'attivita' e passivita' delle Casse soccorso, da operarsi ai sensi dell'art. 6 della legge 1 agosto 1941, n. 1063, provvedera' un commissario governativo, da nominarsi con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo vigente dal 22 maggio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-04-30;286~art7 · fonte del testo