Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, organicamente e formalmente assegnato agli uffici della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nonche' degli enti di interesse agricolo, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso la suddetta Cassa da almeno un anno dalla data della sua conferma ad ente pubblico necessario, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, puo' chiedere, con domanda da presentarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato, con effetto dal 6 gennaio 1978, nei ruoli della Cassa stessa, sulla base della posizione giuridica acquisita o dei diritti riconosciuti alla stessa data del 6 gennaio 1978 in forza dell'ordinamento di provenienza. L'inquadramento e' effettuato sulla base delle allegate tabelle A e B di equiparazione. Al personale di cui al comma 1 e' fatta comunque salva la posizione economica acquisita presso l'amministrazione di provenienza successivamente al 6 gennaio 1978. Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al comma 1, che alla data del 6 gennaio 1978 rivestiva la qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, e' ammesso allo scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, richiamata dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nei limiti del 50 per cento delle disponibilita' del ruolo previste dalla relativa dotazione organica. Con riferimento all'anzianita' ed alla posizione giuridica ed economica acquisita alla data dell'inquadramento, si provvede alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di servizio da ciascuno maturato nello Stato o in altra amministrazione di provenienza, ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione della predetta posizione assicurativa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, commi primo e secondo, e 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini del trattamento di previdenza si provvede al trasferimento, da parte di ciascuno degli enti cui compete l'assistenza ai suddetti dipendenti, all'ente o fondo che gestisce il trattamento di fine servizio in capitale del personale dell'ente di destinazione, dell'indennita' di buonuscita maturata da ciascuno dei dipendenti stessi alla data dell'inquadramento. Agli effetti di quanto previsto dai commi 4 e 5 e' fatto salvo il diritto di opzione per il mantenimento della posizione esistente presso l'ente di provenienza, stabilendosi che tale diritto deve essere esercitato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale di cui al comma 1, che non abbia chiesto di essere inquadrato nei ruoli della Cassa, permane in posizione di comando, compatibilmente con le esigenze di servizio della Cassa stessa.

Testo vigente dal 1 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;115~art1 · fonte su Normattiva