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All'onere di complessive lire 2.548.592.500, relativo al periodo 1 ottobre 1967-31 dicembre 1974, si provvede per lire 725 milioni con i contributi dei comuni di Genova e Perugia a loro carico in parti uguali da versarsi al bilancio dell'entrata ai termini delle convenzioni di cui al precedente articolo 2 e per lire 1.823.592.500 con gli stanziamenti dei capitoli n. 2081 e n. 2102 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1974, in ragione, rispettivamente, di lire 1.722.092.500 e lire 101.500.000. All'onere annuo di lire 351.530.000 si provvede quanto a lire 100 milioni con i citati contributi dei comuni di Genova e Perugia e quanto a lire 251.530.000 con i normali stanziamenti dei capitoli n. 2081 e n. 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione rispettivamente di lire 237.530.000 e lire 14.000.000. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 aprile 1974 al 6 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1974-03-22;111~art6 · fonte del testo