Trasformazione degli istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in conservatori di musica di Stato

Art. 8 (Convenzione trasformazione musica dell'istituto Francesco Morlacchi di Perugia)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1974 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Il personale assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli, secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni. Al personale di cui al comma precedente, all'atto dell'inquadramento, sara' riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'istituto stesso. Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'istituto musicale pareggiato "Francesco Morlacchi" allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata a carico del bilancio del comune di Perugia la differenza come assegno a persona non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento che, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'istituto musicale allo Stato per servizi inerenti all'istituto stesso.

Testo in vigore dal 30 aprile 1974 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-03-22;111~convenzione-trasformazione-musica-dell-istituto-francesco-mo-art8 · fonte del testo