Trasformazione degli istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in conservatori di musica di Stato

Art. 8 (Convenzione trasformazione musica dell'istituto Nicolo' Paganini di Genova)

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Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 successive aggiunte e modificazioni. Al personale direttivo ed insegnante, all'atto dell'inquadramento sara' riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'istituto musicale pareggiato "Nicolo' Paganini" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'istituto stesso. Qualora per effetto dell'inquadramento, il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'istituto musicale pareggiato "Nicolo' Paganini " allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli viene conservata, a carico del bilancio del comune di Genova, la differenza come assegno ad personam non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo; goda all'atto del passaggio dell'istituto allo Stato, per servizi inerenti all'istituto stesso.

Testo in vigore dal 30 aprile 1974 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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