Il secondo comma dell'art. 4 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e' sostituito dal seguente: "I piani possono essere formati anche per stralci aventi pero' sempre carattere di organicita'".
Testo vigente dal 3 aprile 1958
Il secondo comma dell'art. 4 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e' sostituito dal seguente: "I piani possono essere formati anche per stralci aventi pero' sempre carattere di organicita'".
Testo vigente dal 3 aprile 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;240~art4 · fonte del testo