L'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1956, n. 735, e' sostituito dal seguente: "Presso il Magistrato per il Po funziona un Comitato tecnico amministrativo, presieduto dal presidente del Magistrato e del quale fanno parte:

  • a)due ispettori generali - uno della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione e l'altro della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
  • b)il vicepresidente del Magistrato per il Po, il capo dell'Ufficio tecnico, nonche' i funzionari amministrativi e tecnici in servizio presso il Magistrato stesso, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;
  • c)il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero il capo del servizio tecnico dei detti organi decentrati, qualora vi sia delegato dai capi degli organi stessi;
  • d)un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato scelti fra quelli che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • e)due rappresentanti del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata;
  • f)il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po;
  • g)l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Servizio idrografico del Po;
  • h)il capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni per il Po".

Testo vigente dal 3 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;240~art3 · fonte del testo