All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 578 milioni, si provvede, quanto a L. 60.000.000, con i contributi del comune di Udine e, quanto a L. 518.000.000, con i normali stanziamenti dei capitoli 2600, 2601, 2682 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in ragione rispettivamente, di L. 120.000.000, di L. 343.000.000 e di L. 55.000.000. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-06;466~art6 · fonte su Normattiva