All'onere annuo di L. 352.480.000 si provvede, quanto a L. 30.000.000, con i contributi degli enti sovventori e, quanto a L. 322.480.000, con i normali stanziamenti dei capitoli 2601 e 2682 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione, rispettivamente, di L. 290.480.000 e L. 32.000.000. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;473~art6 · fonte su Normattiva