S'intendono assegnati alla Facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 i posti di ruolo del personale docente, assistente, tecnico e subalterno, nonche' tutti i mezzi didattici, scientifici e finanziari in atto attribuiti alla Facolta' di ingegneria mineraria.
Testo vigente dal 1 febbraio 1952
