Istituzione di nuove universita'

Art. 20 — Passaggio del personale

I docenti di ruolo che attualmente svolgono attivita' di insegamento nei corsi di laurea delle facolta' di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio rispettivamente delle Universita' statali di Milano e di Parma, del Politecnico di Milano e dell'Universita' degli studi di Parma e nei corsi gestiti dall'Ente universitario della Lombardia orientale, passano, a domanda, sui posti assegnati alle facolta' di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio della Universita' di Brescia, di cui al precedente articolo 17, primo comma, secondo la previsione organica di cui all'allegata tabella G. Nell'ipotesi di concorrenza di piu' aspiranti aventi titolo, si applicano le norme previste per il trasferimento dei professori di ruolo alle universita' statali. Gli assistenti e i ricercatori dei ruoli universitari statali che svolgono la loro attivita' nei corsi di cui al primo comma, funzionanti in Brescia, passano, a domanda, con il proprio posto all'Universita' degli studi di Brescia restando assegnati agli uffici in atto ricoperti. Il personale non docente dei ruoli universitari statali in servizio presso la sede di Brescia transita con il proprio posto all'Universita' degli studi di Brescia restando assegnato agli uffici in atto ricoperti.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 317/1993

    Questione infondata
    15 luglio 1993

    La mancata considerazione, da parte dell'art. 20, terzo comma, l. n. 590 del 1982, nel disporre il passaggio all'Università di Brescia degli assistenti e dei ricercatori dei ruoli universitari statali, della categoria degli "assistenti laureati", dipendenti dall'Ente Universitario per la Lombardia orientale (E.U.L.O.), preposti all'attività di collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia, non configura alcuna ingiustificata disparità di trattamento che possa recare violazione al principio di eguaglianza o al canone di ragionevolezza e neppure al principio di buon andamento della p.a.. Nella specie, infatti, si pretende per i dipendenti di un consorzio, che resta un ente locale, l'immissione automatica nei ruoli (statali) di ricercatore e l'invocato 'tertium comparationis' è costituito da docenti già di ruolo transitati dai posti di una università ad un'altra, ai quali i primi, evidentemente, non sono assimilabili. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 412/1992, 367/1992, 359/1992 e 31/1992, di rigetto delle questioni ripetutamente sollevate per la equiparazione di altre categorie di docenti a quelle ammesse alle tornate idoneative per professore associato, nonostante che in quei casi, rispetto a quello in questione, gli esclusi fossero certamente meno dissimili dagli ammessi.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 20 Istituzione di nuove universita'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art20 · fonte su Normattiva