Per il personale che verra' inquadrato, ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, nei ruoli statali, l'inquadramento e' consentito solo nei confronti di coloro che abbiano acquisito, a norma dello statuto approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1172, posizione giuridica e gerarchica corrispondente a quella annessa ai posti da conferire.
Testo vigente dal 8 aprile 1958
