Per il personale che verra' inquadrato, ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, nei ruoli statali, l'inquadramento e' consentito solo nei confronti di coloro che abbiano acquisito, a norma dello statuto approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1172, posizione giuridica e gerarchica corrispondente a quella annessa ai posti da conferire.

Testo vigente dal 8 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;254~art8 · fonte del testo