Nella prima applicazione della presente legge, i posti della carriera esecutiva, previsti dall'annessa tabella A, che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 6, sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale non di ruolo in servizio presso l'Universita' libera di Camerino alla data dell'entrata in vigore della legge stessa. Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso vanno osservati i limiti, le condizioni e le modalita' stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1950, n. 224. I posti di tecnico e di ausiliario di cui all'annessa tabella A, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 6, sono conferiti, mediante concorso, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e dall'art. 32-bis della relativa legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

Testo vigente dal 8 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;254~art7 · fonte del testo