Art. 1
All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, e' riconosciuta la personalita' giuridica pubblica. L'Associazione ha sede in Roma, e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed e' retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 17 aprile 1958
