Art. 1 — Istituzione
E' istituito l'"Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro". L'ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono iscritti all'ente tutti i consulenti del lavoro.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
