L'AAAVTAG e' autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un "Fondo di compensazione per la produttivita'" con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttivita' offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il Fondo di cui al comma 1 potra' essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttivita' intervenuta, nonche' i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali a livello aziendale.

Testo vigente dal 30 dicembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-12-21;665~art12 · fonte su Normattiva