Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Art. 13 — Esenzione fiscale
Tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG connessi con la trasformazione di cui all'articolo 1 sono esenti da imposte e tasse.
Testo vigente dal 30 dicembre 1996
