Art. 2 — Compiti dell'Ente
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L'Ente fornisce i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiani, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, fatti salvi gli spazi aerei destinati al traffico aereo operativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484. Esso svolge altresi' ogni altra attivita' connessa come determinato nello statuto, nel contratto di programma e nel contratto di servizio. All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi:
- a)di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazione di volo, nel servizio consultivo e di allarme;
- b)di meteorologia aeroportuale;
- c)di informazione aeronautica;.
- d)di telecomunicazioni aeronautiche;
- e)di radio-navigazione e radio-diffusione. L'Ente svolge inoltre i seguenti compiti:
- a)promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo;
- b)cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;
- c)provvede alla formazione e all'addestramento di personale aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato;
- d)produce la cartografia;
- e)provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure degli apparati di radio-navigazione, nonche' alla certificazione degli impianti.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1996 al 11 settembre 2004
