Art. 7 — Ordinamento contabile
Con il regolamento di contabilita', deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i principi e le modalita' della gestione contabile dell'Ente. E' prevista, altresi', l'istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta la rispondenza dei risultati dell'attivita' agli obiettivi, valutandone comparativamente costi, modi e tempi. All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. La tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, nonche' le tasse istituite con decreto- legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituiscono tariffe a decorrere dal 1 gennaio 1996. In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe di cui al comma 3, in luogo delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, si applica l'articolo 1284 del codice civile. In via transitoria, limitatamente ai servizi di assistenza al volo, per il traffico aereo in rotta e in terminale, prestati ed accertati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che abbiano effettuato i relativi pagamenti, ancorche' tardivamente purche' entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le penalita' e gli interessi di cui all'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni. Per gli accertamenti relativi ai predetti servizi prestati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1284 del codice civile.
Testo vigente dal 30 dicembre 1996
