Art. 8 — Personale
L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione. La dotazione organica e' strettamente riferita alle effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla copertura dei servizi resi in funzione della domanda espressa o potenziale. Al fine di garantire la massima economicita', l'Ente definisce entro il 1 gennaio 1999 l'organico in termini quantitativi e qualitativi, in relazione alle effettive esigenze di resa dei servizi di istituto, con contestuale individuazione delle attivita' e dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi, in regime di libera concorrenza o di mercato. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in societa' per azioni, quello relativo all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e' iscritto il personale di cui al comma 6; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma dell'articolo 731 e' aggiunta la seguente lettera: "c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo";
- b)il secondo comma dell'articolo 731 e' sostituito dal seguente: "Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.";
- c)al secondo comma dell'articolo 735 le parole: "dall'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente succeduto all'azienda";
- d)all'articolo 735 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzio 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento". Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il regolamento riguardante l'istituzione degli albi nazionali del personale addetto al controllo del traffico aereo e del personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo.
Testo vigente dal 30 dicembre 1996
