Nulla e' innovato per quanto riguarda l'ordinamento didattico dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, intendendosi che la Facolta' di lingue e letterature straniere rilascera' la laurea di cui alla tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, gia' propria del corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facolta' di economia e commercio, mentre quest'ultima Facolta' continuera' a rilasciare le lauree e i diplomi previsti dalle tabelle VIII, X e XI annesse al citato decreto.

Testo vigente dal 3 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;360~art3 · fonte del testo