Nel caso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio dei professori dell'Istituto universitario di magistero risulti composto di meno di tre professori di ruolo, sara' nominato un comitato ordinatore con le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai consigli di facolta'. Il comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e non potra' rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo all'Istituto non risultino assegnati almeno tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel comma precedente.

Testo vigente dal 25 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;199~art12 · fonte su Normattiva