Art. 43 — Comitati ordinatori
Nell'Universita' degli studi della Basilicata, le attribuzioni demandate ai consigli di facolta' dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facolta', vengono esercitate da un comitato ordinatore composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
Testo vigente dal 18 maggio 1981
