Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Universita' di Lecce ed il Consorzio universitario salentino, di cui al decreto del Prefetto di Lecce n. 28694 del 9 settembre 1955 e successive modificazioni, e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica Istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi per il finanziamento dei posti di assistente ordinario previsti dalla tabella A del precedente articolo 5 per le Facolta' di lettere e filosofia e di magistero. I 21 posti di professore di ruolo per le Facolta' di lettere e filosofia, di magistero e di scienze di cui alla tabella A saranno prelevati dal contingente di posti di professore di ruolo di cui all'articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-21;160~art6 · fonte su Normattiva