Nelle giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale delle Ferrovie dello Stato e' libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche. Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio, deve tuttavia prestare servizio nelle suddette giornate ha diritto ad un corrispondente riposo, da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita.

Testo vigente dal 25 novembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-29;827~art1 · fonte del testo