Sono considerate festive, oltre alle domeniche, le giornate dichiarate tali dalle disposizioni di legge. Nelle giornate festive infrasettimanali spetta al lavoratore un permesso di mezza giornata senza, alcuna decurtazione della normale retribuzione.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art9 · fonte del testo