Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, numeri 143 e 153, ai quali, all'atto dell'esonero erano valutabili 10 anni di servizio utile a pensione in forza delle disposizioni vigenti al momento dell'esonero stesso, spetta, a loro domanda, che dovra' pervenire agli uffici dell'Amministrazione ferroviaria entro il termine perentorio di 120 giorni dalla entrata, in vigore della presente legge, il trattamento di pensione previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e relative norme di applicazione, o dal regio decreto 2 ottobre 1923, n. 2529, e loro successive modificazioni.

Testo in vigore dal 12 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-28;458~art1 · fonte del testo