Il "Fondo per le pensioni ai personale addetto ai pubblici servizi di telefonia", istituito, in applicazione dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso. Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dalle successive disposizioni.

Testo vigente dal 5 gennaio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art1 · fonte del testo