Art. 2 — COMMA ABROGATO DALLA L. 22 ottobre 1973, n. 672
L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' le entrate e le uscite di esercizio. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.
Testo vigente dal 1 dicembre 1973
