Le pensioni dirette, indirette o di riversibilita', che debbano ancora essere liquidate con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1948 e il 31 marzo 1949, sono calcolate in base alla retribuzione annua che si ottiene raddoppiando gli elementi della retribuzione indicati nel primo comma dell'art. 33 e percepiti in relazione agli ultimi sei mesi di effettivo servizio anche se compiuto in parte anteriormente al 1 gennaio 1948. Le pensioni stesse sono maggiorate a norma dell'art. 34.

Testo vigente dal 5 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art35 · fonte del testo