Art. 3 — Maggiorazione delle pensioni di riversibilita
A decorrere dal 10 gennaio 1965, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, Le percentuali di riversibilita' di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. A decorrere dal 1 gennaio 1966, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, le percentuali di riversibilita' indicate nello articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della presente legge.
Testo vigente dal 29 luglio 1967
