Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi stanziati nel capitolo 36 dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo ("Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri").
Testo vigente dal 22 novembre 1955
