La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.000.000, sara' fronteggiata, per l'esercizio 1954-55, con lo stanziamento gia' iscritto al capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
Testo vigente dal 18 maggio 1955
