La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.000.000, sara' fronteggiata, per l'esercizio 1954-55, con lo stanziamento gia' iscritto al capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Testo vigente dal 18 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;388~art2 · fonte del testo