Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione, calcolata a norma del precedente articolo 3, e' aumentata di un decimo e in nessun caso puo' essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermita' ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda ovvero alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Testo vigente dal 6 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-24;16~art5 · fonte su Normattiva