Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante dall'articolo precedente, con l'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella A, allegata alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili a pensione. Trova applicazione, nei riguardi delle cessazioni dal servizio di cui al comma precedente, il secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177. L'importo annuo della pensione diretta, come sopra determinato, e' comprensivo della tredicesima mensilita'.

Testo vigente dal 6 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-24;16~art3 · fonte su Normattiva