Al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, cui vengano affidati incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media e artistica di ogni ordine e grado entro il perimetro del centro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti perche' sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, e' concessa, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e al doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario a tariffa ridotta, una indennita' forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennita' di missione in vigore nel tempo, per ogni giorno impiegato. Non puo' essere corrisposta piu' di un'indennita' per lo stesso giorno, anche se vengano effettuati piu' incarichi. Qualora la distanza comporti il trattamento di missione, in luogo di quest'ultimo e' corrisposta se piu' favorevole l'indennita' di cui al primo comma.

Testo vigente dal 22 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1083~art1 · fonte del testo