Al personale che esegue incarichi ispettivi nonche' di direzione e di assistenza tecnica, in localita' distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio e' ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di piu' incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, e' corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle amministrazioni dello Stato, una indennita' forfettaria commisurata ad un quinto dell'indennita' di missione spettante per ogni giorno. Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi. Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennita' forfettaria di cui al precedente primo comma, e' corrisposta questa ultima indennita'. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi. Al personale non di ruolo spettano le indennita' stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art2 · fonte su Normattiva