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Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero percepiscono le seguenti competenze:
- a)lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
- b)l'assegno di sede;
- c)le indennita' per accreditamenti multipli;
- d)l'indennita' supplementare mensile di aeronavigazione, limitatamente ai soli addetti che abbiano diritto all'indennita' di aeronavigazione;
- e)le indennita' eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
