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Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero percepiscono le seguenti competenze:

  • a)lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
  • b)l'assegno di sede;
  • c)le indennita' per accreditamenti multipli;
  • d)l'indennita' supplementare mensile di aeronavigazione, limitatamente ai soli addetti che abbiano diritto all'indennita' di aeronavigazione;
  • e)le indennita' eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art1 · fonte del testo