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Gli archivisti inviati dall'Italia percepiscono:

  • a)lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
  • b)l'assegno di sede;
  • c)le indennita' eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art16 · fonte del testo