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Gli archivisti inviati dall'Italia percepiscono:
- a)lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
- b)l'assegno di sede;
- c)le indennita' eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
