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Le competenze spettanti agli archivisti assunti fra i connazionali residenti all'estero sono fissate dal Ministero della difesa, su proposta dell'addetto o dell'addetto aggiunto o dell'assistente, in misura non superiore ai quattro quinti dell'importo dell'assegno di sede che spetterebbe ad un archivista inviato dall'Italia, con le eventuali maggiorazioni o le eventuali riduzioni previste per la situazione di famiglia. All'archivista assunto tra connazionali residenti all'estero che venga licenziato e' corrisposta un'indennita' nei casi e secondo i criteri e le modalita' di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art19 · fonte del testo