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Per le licenze degli archivisti sono applicabili le disposizioni del precedente art. 8 con le seguenti varianti:
- a)la licenza annuale ordinaria dell'archivista non puo' superare i venti giorni;
- b)agli effetti della corresponsione dell'assegno personale, il cumulo e concesso per un massimo di quaranta giorni.
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
