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Nei casi in cui l'archivista per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia o vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria, si osservano, per quanto concerne la corresponsione dell'assegno personale, le disposizioni di cui al precedente art. 9. Durante il viaggio compete il trattamento previsto dall'art. 20.
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
