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Fuori dei casi previsti dal precedente art. 24, il personale occorrente per i lavori precari e' fornito dalla locale Rappresentanza diplomatica, e la relativa spesa e' a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art25 · fonte del testo