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L'assegno personale, le indennita' per accreditamenti multipli e l'indennita' supplementare di aeronavigazione competono dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero e cessano il giorno stesso in cui il personale lascia la carica. Tuttavia, quando esigenze di passaggio di consegne rendono indispensabile la presenza nella stessa sede del titolare cessante e di quello subentrante al titolare cessante e' corrisposto, per un periodo non eccedente i cinque giorni, l'assegno di sede ridotto del venti per cento, oltre l'eventuale maggiorazione in relazione alla situazione di famiglia.
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
