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L'assegno personale, le indennita' per accreditamenti multipli e l'indennita' supplementare di aeronavigazione competono dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero e cessano il giorno stesso in cui il personale lascia la carica. Tuttavia, quando esigenze di passaggio di consegne rendono indispensabile la presenza nella stessa sede del titolare cessante e di quello subentrante al titolare cessante e' corrisposto, per un periodo non eccedente i cinque giorni, l'assegno di sede ridotto del venti per cento, oltre l'eventuale maggiorazione in relazione alla situazione di famiglia.

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art29 · fonte del testo