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L'assegno personale di coloro che, nella sede all'estero, siano provvisti di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato e arredato puo' essere ridotto in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, e, qualora l'alloggio non sia arredato a spese dello Stato, in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione e', in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro per la difesa,

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art31 · fonte del testo