Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
L'addetto che e' accreditato in Stati diversi, oltre a quello in cui risiede, riceve completa l'indennita' per accreditamenti multipli per uno solo di detti Stati e la stessa ridotta alla meta' per ciascuno dei rimanenti Stati, fino al limite di tre in tutto. Per gli accreditamenti in piu' di tre Stati, oltre a quello in cui l'addetto risiede, non compete alcuna indennita'. L'addetto che, nella stessa sede in cui risiede, oltre ad essere accreditato per la Forza armata da cui dipende, lo e' anche per una o due altre Forze armate riceve la predetta indennita' completa per il secondo accreditamento e ridotta alla meta' per il terzo accreditamento. E' ammesso il cumulo delle indennita' contemplate nel presente articolo per l'addetto che, oltre ad avere piu' accreditamenti nella sede principale, abbia anche accreditamenti presso Stati diversi da quello in cui risiede. Nel caso in cui l'addetto sia accreditato in Stato diverso da quello di residenza oltre che per la Forza armata da cui dipende, anche per una o due altre Forze armate, non percepisce alcuna indennita' per il secondo e terzo accreditamento.
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
